PEC amministratori: nuove regole

Il recente DL 31.10.2025, n. 159 all’articolo 13, comma 3, estende ulteriormente l’obbligo della comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro Imprese già previsto per le imprese individuali e le società oltre che degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria.

Chi deve fare la comunicazione?
Nella nuova formulazione della norma, in vigore dal 31.10.2025 (e passibile di ulteriore modifica in fase di conversione in legge del decreto), l’obbligo viene esteso non più a tutti gli amministratori di società, ma “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione”.

Quali tipologie di società sono coinvolte?
Le società a cui l’obbligo si ritiene possa essere applicato sono quelle per le quali sono previste le cariche citate, ovvero in via esclusiva: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società consortili e le società cooperative.

Cosa è necessario fare?
Comunicare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio la PEC degli amministratori limitatamente per coloro che rivestono la carica di amministratore unico o amministratore delegato (per analogia anche di consigliere delegato) o, in mancanza di amministratore/consigliere delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quali sono i termini temporali?
Il DL definisce il termine del 31 dicembre 2025 per la comunicazione del domicilio digitale dei propri amministratori da parte delle imprese che sono già iscritte nel Registro delle Imprese, fermo restando l’obbligo di comunicazione in sede di conferimento o rinnovo dell’incarico.
I soggetti che hanno già comunicato un domicilio digitale coincidente con quello della società (quindi ora non più considerato valido ai sensi del citato 159/2025) sono tenuti a comunicare un domicilio digitale personale parimenti entro il termine del 31 dicembre 2025.

Quali caratteristiche deve avere la PEC?
La PEC degli amministratori deve essere strettamente personale (quindi utilizzabile per le cariche ricoperte dallo stesso amministratore in diverse società), non può in alcun modo coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento, infine non può coincidere con il domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore.